Le “norme-scudo” a favore degli operatori sanitari Commento a prima lettura degli artt. 3 e 3-bis d.l. n. 44/2021, conv., con modif., in l. n. 76/2021

A. Natalini

Giudice addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione.

Il contributo riproduce, con qualche adattamento bibliografico ed aggiornamento normativo, la “Relazione su novità normativa” n. 35 del 21 giugno 2021 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione (estensore Aldo Natalini), di analisi, a prima lettura, degli artt. 3 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) e 3-bis (Responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76. Vengono approfonditi, in particolare, la natura giuridica e le ragioni politicocriminali delle nuove disposizioni di favore per gli operatori sanitari, il loro campo di applicazione, i limiti temporali e, soprattutto, i profili problematici, anche in confronto con la disciplina generale codicistica in tema di responsabilità medica (art. 590-sexies c.p.).

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