La difficile “metabolizzazione” regionale del ruolo del Commissario ad acta nell’attuazione dei piani di rientro e la ferma posizione della Corte costituzionale

Andrea Patanè

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università del Piemonte Orientale, Avvocato, andrea.patane@unicatt.it

La Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge regionale Calabria n. 20 aprile 2016 con cui si era stabilito quali prestazioni odontoiatriche potessero essere praticate senza l’autorizzazione o la segnalazione certificata di inizio attività e quali invece dovessero essere soggette al previsto regime autorizzatorio. La sentenza si pone in continuità rispetto alla giurisprudenza costituzionale sulla qualificazione dell’accordo tra lo Stato e la Regione che prende il nome di “Piani di rientro” e che si pone come norma interposta di una legge di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117 Cost. Nella sentenza si conferma il carattere strettamente vincolante per le Regioni della l. n. 191 del 23 dicembre 2009, che ha determinato l’obbligo per le Regioni che sottoscrivono il Piano di rientro di rispettarlo in ogni sua parte. Il giudice delle leggi ha altresì individuato nella tutela della salute il parametro costituzionale violato dalla legge regionale, per contrasto con le norme interposte contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502. Infine, con la sentenza n. 106 del 2017 si rafforza, in sede interpretativa, il ruolo del Commissario ad Acta quale figura determinante nell’attuazione del Piano di rientro. Un ruolo che si vuole, per così dire, blindare contro possibili interferenze da parte degli organi regionali.

The Court in its decision n. 106 of 2017 declared the constitutional illegitimacy of articles 4 and 5 of the Calabria regional law of 20 April 2016, establishing which dental services can be practiced without authorization or certified reporting and which should instead require an authorization regime. The decision is in continuity with the constitutional case law regarding the specifications of the agreement between the State and the Region, called “Plans for re-entry”, which is the interposed norm of a law of coordination of public finance pursuant to art. 117 of the Constitution. The decision confirms the strictly binding nature of the Regions of l. n. 191 December 23, 2009, which determined the obligation by the Regions that sign the “Plans for re-entry” to comply with it in all its parts. The Court has held that the protection of health was the constitutional parameter violated by the regional law approved in contrast with the interposed rules contained in the legislative decree 30 December 1992 n. 502. Finally, sentence n. 106 of 2017 established the role of the “Commissario ad Acta” as a decisive figure in the implementation of the repayment “Plans for re-entry” in the interpretation stage. A role of guarantee, so to say, from potential interferences by the regional bodies.

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