Illiceità del ricorso a tecniche di PMA da parte di coppie dello stesso sesso e tutela del preminente interesse del minore: la sentenza n. 32/2021 della Corte costituzionale

S. Cecchini

Ricercatrice t.d. in Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Cagliari, cecchini@unica.it.

Il contributo ha ad oggetto la sentenza n. 32/2021, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità avente ad oggetto gli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e l’art. 250 c.c., impugnati perché non consentirebbero al nato da un progetto di PMA eterologa, praticata da una coppia del medesimo sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l’interesse del minore. Il lavoro ricostruisce i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, per poi concentrare l’attenzione sui passaggi argomentativi più significativi della decisione n. 32/2021, dai quali si evince la preferenza finora accordata dalla Corte alle decisioni di inammissibilità rispetto alla possibilità di risolvere con sentenze di accoglimento le questioni che involgono la discrezionalità del legislatore in materia procreativa. Il lavoro conclude evidenziando che, sebbene dal tenore argomentativo per così dire insolito, la decisione del Giudice costituzionale merita di essere condivisa in quanto per garantire un pieno riconoscimento ai diritti del minore non sarebbe di per sé sufficiente la sola modifica dei limiti soggettivi prescritti dall’art. 5 della l. n. 40/2004, risultando invece necessario un intervento organico del legislatore.

The contribution has as its object sentence n. 32/2021, with which the Constitutional Court has declared inadmissible the question of legitimacy concerning Articles 8 and 9 of Law n. 40/2004 and Article 250 of the Civil Code, challenged because they would not allow the child born from a project of heterologous PMA, practiced by a couple of the same sex, the attribution of the status of child recognized by the intended mother who has given consent to the fertilization practice, where there are no conditions to proceed to adoption in special cases and the interest of the child is judicially established. The work reconstructs the main jurisprudential orientations on the subject, and then focuses attention on the most significant argo-mental passages of decision no. 32/2021, from which it is clear that the Court has so far given preference to decisions of inadmissibility with respect to the possibility of resolving issues involving the discretion of the legislator in procreative matters with judgments of acceptance. The work concludes by pointing out that, although the tenor of the argument so to speak unusual, the decision of the Constitutional Judge deserves to be shared as to ensure full recognition of the rights of the child would not be sufficient per se the mere modification of the subjective limits prescribed by art. 5 of law no. 40/2004, resulting instead necessary organic intervention of the legislature.

Scarica il PDF