“Concerto” tra Corti e tutela della maternità delle donne straniere titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro

Arianna Pitino

Ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Genova, arianna.pitino@unige.it

L’A., analizzando l’ord. n. 95/2017 della Corte costituzionale italiana e la sent. Martinez Silva (C-449/16) della Corte di giustizia dell’Unione europea, evidenzia il “concerto” tra le due Corti nel garantire l’accesso alle donne straniere titolari di permesso unico di soggiorno all’assegno di maternità di base previsto dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, applicando la dir. 2011/98/Ue e dal reg. (CE) n. 883/2004. Nonostante il riconoscimento della diretta applicabilità della dir. 2011/98/Ue, recepita in modo incompleto dal d.lgs. n. 40/2014, nell’ordinamento italiano la tutela dei diritti sociali degli stranieri titolari di permesso unico risulta ancora piuttosto frammentata a seconda dei Comuni chiamati a erogare i singoli benefici economici.

The A., by analyzing the ord. n. 95/2017 of the Italian Constitutional Court and the judgment of the European Union Court of Justice in the case Martinez Silva (C-449/16), highlights the “concert” between the two Courts in guaranteeing the maternity allowance due under art. 74 of legislative decree n. 151/2001 to all Third Country women holding a single work/residence permit, by applying dir. 2011/98/EU and reg. (EC) n. 883/2004. Notwithstanding the direct application of dir. 2011/98/Ue, badly transposed by legislative decree n. 40/2014, the protection of social rights of Third Country Nationals holding a single work/residence permit into the Italian Legal System is still very fragmented.

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